LEGGE 9 GENNAIO
1989, N. 13 (1)
Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici privati.
1.
1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero
alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di
edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, presentati
dopo sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono
redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal
comma 2.
2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge,
il Ministro dei lavori pubblici fissa con proprio decreto le prescrizioni
tecniche necessarie per garantire l'accessibilità, l'adattabilità
e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale
pubblica, sovvenzionata ed agevolata (1/a).
3. La progettazione deve comunque prevedere:
a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi
per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;
b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole
unità immobiliari;
c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei
mezzi di sollevamento;
d) l'installazione, nel caso di immobili con più di tre
livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale
raggiungibile mediante rampe prive di gradini.
4. E' fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del
professionista abilitato di conformità degli elaborati
alle disposizioni adottate ai sensi della presente legge.
LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, N. 41
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1986)
TITOLO XII
Disposizioni diverse
20. Non possono essere approvati progetti di costruzione o ristrutturazione
di opere pubbliche che non siano conformi alle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384
(abrogato), in materia di superamento delle barriere architettoniche.
Non possono altresì essere erogati dallo Stato o da altri
enti pubblici contributi o agevolazioni per la realizzazione di
progetti in contrasto con le norme di cui al medesimo decreto.
21. Per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati
alle prescrizioni del Decreto del Presidente della Repubblica
27 Aprile 1978, n. 384 (abrogato), dovranno essere adottati da
parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle
barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore
della presente legge.
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