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LEGISLAZIONE DISABILI
 
Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
Attuazioni delle direttive Cee riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nel luogo di lavoro.

TITOLO II
Luoghi di lavoro.

30. Definizioni.

4. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, di eventuali lavoratori portatori di handicap.
5. L'obbligo di cui al comma 4 vale, in particolare, per le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti e i posti di lavoro utilizzati od occupati direttamente dai lavoratori portatori di handicap.
6. La disposizione di cui sopra al comma 4 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del gennaio 1993, ma debbono essere adottare misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.

Legge 5 febbraio 1992, n. 104
Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

1. Finalità.
1. La Repubblica:
a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà ed autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.

7. Inserimento ed integrazione sociale.
c) Interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche e architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

24. Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche.
1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visibilità di cui alla L. 9 gennaio 1989 n.13 (25), e successive modificazioni, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n.118 (27), e successive modificazioni, al regolamento approvato con D.P.R. 27 aprile 1978, n.384 (abrogato)(28), alla citata legge n.13 del 1989 (25), e successive modificazioni al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.236.
8. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione della barriere architettoniche, nelle quali le difficoltà siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inabitabili ed inagibili. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili. Essi sono puniti con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.

Decreto di Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.236
Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.


 
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