Decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626
Attuazioni delle direttive Cee riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori nel luogo di lavoro.
TITOLO II
Luoghi di lavoro.
30. Definizioni.
4. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto,
se del caso, di eventuali lavoratori portatori di handicap.
5. L'obbligo di cui al comma 4 vale, in particolare, per le porte,
le vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti e i posti
di lavoro utilizzati od occupati direttamente dai lavoratori portatori
di handicap.
6. La disposizione di cui sopra al comma 4 non si applica ai luoghi
di lavoro già utilizzati prima del gennaio 1993, ma debbono
essere adottare misure idonee a consentire la mobilità
e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.
Legge 5 febbraio 1992, n. 104
Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate.
1. Finalità.
1. La Repubblica:
a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i
diritti di libertà ed autonomia della persona handicappata
e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola,
nel lavoro e nella società;
b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono
lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima
autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata
alla vita della collettività, nonché la realizzazione
dei diritti civili, politici e patrimoniali;
c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta
da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi
e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione
delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica
della persona handicappata;
d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione
e di esclusione sociale della persona handicappata.
7. Inserimento ed integrazione sociale.
c) Interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici
e privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche e architettoniche
che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
24. Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche.
1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati
aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità
e la visibilità di cui alla L. 9 gennaio 1989 n.13 (25),
e successive modificazioni, sono eseguite in conformità
alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n.118 (27),
e successive modificazioni, al regolamento approvato con D.P.R.
27 aprile 1978, n.384 (abrogato)(28), alla citata legge n.13 del
1989 (25), e successive modificazioni al citato decreto del Ministro
dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.236.
8. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati
aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti
in materia di accessibilità e di eliminazione della barriere
architettoniche, nelle quali le difficoltà siano tali da
rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle
persone handicappate, sono dichiarate inabitabili ed inagibili.
Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico
degli accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità
ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente
responsabili. Essi sono puniti con l'ammenda da lire 10 milioni
a lire 50 milioni e con la sospensione dai rispettivi albi professionali
per un periodo compreso da uno a sei mesi.
Decreto di Ministro dei lavori pubblici
14 giugno 1989, n.236
Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità,
l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati
e di edilizia pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del
superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.
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