CAPO I
GENERALITA'
Articolo 1.
Campo di applicazione
Le norme contenute nel presente decreto si applicano:
1) agli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non,
ivi compresi quelli di edilizia residenziale sovvenzionata;
2) agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata
ed agevolata, di nuova costruzione;
3) alla ristrutturazione degli edifici privati di cui ai precedenti
punti 1) e 2), anche se preesistenti alla entrata in vigore del
decreto;
4) agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti
precedenti.
Articolo 2.
Ai fini del presente decreto:
A) Per barriere architettoniche si intendono:
a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità
di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa,
hanno capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente
o temporanea;
b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda
e sicura utilizzazione di parti, attrezzature e componenti.
G) Per accessibilità si intende la possibilità,
anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria
o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità
immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne
gli spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e
autonomia.
H) Per visibilità si intende la possibilità,
anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità
motoria o sensoriale, di accedere a spazi di relazione e ad almeno
un servizio igienico di ogni utilità immobiliare. Sono
spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio
e quelli dei luoghi di lavoro, servizio, incontro, nei quali il
cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.
I)Per adattabilità si intende la possibilità di
modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo
scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche
da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria
o sensoriale.
CAPO II
CRITERI DI PROGETTAZIONE
Articolo 3
Criteri generali di progettazione
3.1 In relazione alle finalità delle presenti norme si
considerano tre livelli di qualità dello spazio costruito.
L'accessibilità esprime il più altro livello, in
quanto ne consente la totale fruizione nell'immediato.
La visibilità rappresenta un livello di accessibilità
limitato ad una parte più o meno estesa dell'edificio o
delle unità immobiliari, che consente comunque ogni tipo
di relazione fondamentale anche alla persona con ridotta o impedita
capacità motoria o sensoriale.
L'adattabilità rappresenta un livello ridotto di qualità,
potenzialmente suscettibile, per originaria previsione progettuale,
di trasformazione in livello di accessibilità; l'adattabilità
è, pertanto, un'accessibilità differita.
Articolo 4
Criteri di progettazione per l'accessibilità
4.1 UNITA' AMBIENTALE E LORO COMPONENTI
4.1.6 Servizi igienici
Nei servizi igienici devono essere garantite , con opportuni accorgimenti
spaziali, le manovre di una sedia a ruote necessarie per la fruizione
degli apparecchi sanitari.
Deve essere garantito in particolare:
lo spazio necessario per l'accostamento laterale della sedia a
ruote alla tazza e, ove presenti, al bidet, alla doccia, alla
vasca da bagno, al lavatoio, alla lavatrice; lo spazio necessario
per l'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo, che
deve essere del tipo a mensola;
la dotazione di opportuni corrimano e di un campanello di emergenza
posto in prossimità della tazza e della vasca.
Si deve dare preferenza a rubinetti con manovra e leva e, ove
prevista, con erogazione dell'acqua calda regolabile mediante
miscelatori termostatici, e a porte scorrevoli o che aprono verso
l'esterno.
Articolo 5.
Criteri di progettazione per la visibilità
5.3 Strutture ricettive
Ogni struttura ricettiva (alberghi, pensioni, villaggi turistici,
campeggi, etc.) deve avere tutte le parti e servizi comuni ed
un determinato numero di stanze accessibili anche a persone con
ridotta o impedita capacità motoria. Tali stanze devono
avere arredi, servizi, percorsi e spazi di manovra che consentano
l'uso agevole anche da parte di persone su sedia a ruote.
Qualora le stanza non dispongano di servizi igienici, deve essere
accessibile sullo stesso piano, nelle vicinanze della stanza,
almeno un servizio igienico.
Il numero delle stanza accessibili in ogni struttura ricettiva
deve essere di almeno due fino a 40 o frazione, aumentando di
altre due ogni 40 stanze o frazione di 40 in più. In tutte
le stanze è opportuno prevedere un apparecchio per la segnalazione,
sonora e luminosa, di allarme.
La ubicazione delle stanze accessibili deve essere preferibilmente
nei piani bassi dell'immobile e comunque nelle vicinanze di un
luogo sicuro statico o di una via si esodo accessibile.
Per i villaggi turistici e campeggi; oltre ai servizi ed alle
attrezzature comuni, devono essere accessibili almeno il 5% delle
superfici destinate alle unità di soggiorno temporaneo
con un minimo assoluto di due unità.
Per consentire la visibilità nelle strutture ricettive
di devono rispettare le prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2,
4.3, atte a garantire il soddisfacimento dei suddetti requisiti
specifici.
CAPO IV
SPECIFICHE E SOLUZIONE TECNICHE
Articolo 8.
Specifiche funzionali e dimensionali
8.1.6 Servizi igienici
Per garantire la manovra e l'uso degli apparecchi anche alle persone
con impedita capacità motoria, devono essere previsti,
in rapporto agli spazi di cui 8.0.2., l'accostamento laterale
alla tazza w.c., bidet, doccia, lavatrice e l'accostamento frontale
al lavabo.
A tal fine devono essere rispettati i seguenti minimi dimensionali:
lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale
della sedia a ruote alla tazza w.c. e al bidet, ove previsto,
deve essere minimo 100 cm misurati dall'asse dell'apparecchio
sanitario;
lo spazio necessario all'accostamento laterale della sedia a ruote
al lavabo deve essere minimo 140 cm lungo la vasca con profondità
minima di 80 cm;
lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote
al lavabo deve essere minimo 80 cm misurati dal bordo anteriore
del lavabo. Relativamente alle caratteristiche degli apparecchi
sanitari inoltre: i lavabi devono avere il piano posto a 80 cm
dal calpestio ed essere sempre senza colonna, con sifone preferibilmente
del tipo accostato o incastonato a parete;
i w.c. e i bidet preferibilmente sono di tipo sospeso, in particolare
l'asse della tazza w.c. o del bidet deve essere posto ad una distanza
minima di 40 cm dalla parete laterale, il bordo anteriore a 70-80
cm dalla parete posteriore e il piano superiore a 45-50 cm dal
calpestio.
Qualora l'asse della tazza w.c. o bidet sia distante più
di 40 cm dalla parete, si deve prevedere, a 40 cm dall'asse dell'apparecchio
sanitario, un maniglione o corrimano per consentire il trasferimento;
la doccia deve essere a pavimento, dotata di sedile ribaltabile
e doccia a telefono.
Negli alloggi accessibili di edilizia residenziale e sovvenzionata
di cui al capo II, art. 3 deve essere inoltre prevista l'attrezzabilità
con maniglioni e corrimano orizzontali e/o verticali in vicinanza
degli apparecchi; il tipo e le caratteristiche dei maniglioni
o corrimano devono essere conformi alle specifiche esigenze riscontrabili
successivamente all'atto dell'assegnazione dell'alloggio e posti
in opera in tale occasione.
Nei servizi igienici dei locali aperti al pubblico è necessario
prevedere e installare il corrimano in prossimità della
tazza w.c., posto ad altezza di 80 cm dal calpestio, e di diametro
3-4 cm; se fissato a parete deve essere posto a 5 cm dalla stessa.
Nei casi di adeguamento è consentita la eliminazione del
bidet e la sostituzione della vasca con una doccia a pavimento
al fine di ottenere anche senza modifiche del locale, uno spazio
laterale di accostamento alla tazza w.c. e di definire sufficienti
spazi di manovra.
Negli alloggi di edilizia residenziale nei quali è previsto
il requisito di visibilità, il servizio igienico si intende
accessibile se è consentito almeno il raggiungimento di
una tazza w.c. e di un lavabo, da parte di persona su sedia a
ruote.
Per il raggiungimento dell'apparecchio sanitario si intende la
possibilità di arrivare sino alla diretta prossimità
di esso, anche senza l'accostamento laterale per la tazza w.c.
e frontale per il lavabo.
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