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LEGISLAZIONE DISABILI
 
CAPO I
GENERALITA'

Articolo 1.
Campo di applicazione
Le norme contenute nel presente decreto si applicano:
1) agli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi compresi quelli di edilizia residenziale sovvenzionata;
2) agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, di nuova costruzione;
3) alla ristrutturazione degli edifici privati di cui ai precedenti punti 1) e 2), anche se preesistenti alla entrata in vigore del decreto;
4) agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti.

Articolo 2.
Ai fini del presente decreto:
A) Per barriere architettoniche si intendono:
a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature e componenti.
G) Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne gli spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.
H) Per visibilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere a spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni utilità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio, incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.
I)Per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

CAPO II
CRITERI DI PROGETTAZIONE

Articolo 3
Criteri generali di progettazione
3.1 In relazione alle finalità delle presenti norme si considerano tre livelli di qualità dello spazio costruito.
L'accessibilità esprime il più altro livello, in quanto ne consente la totale fruizione nell'immediato.
La visibilità rappresenta un livello di accessibilità limitato ad una parte più o meno estesa dell'edificio o delle unità immobiliari, che consente comunque ogni tipo di relazione fondamentale anche alla persona con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
L'adattabilità rappresenta un livello ridotto di qualità, potenzialmente suscettibile, per originaria previsione progettuale, di trasformazione in livello di accessibilità; l'adattabilità è, pertanto, un'accessibilità differita.

Articolo 4
Criteri di progettazione per l'accessibilità
4.1 UNITA' AMBIENTALE E LORO COMPONENTI
4.1.6 Servizi igienici
Nei servizi igienici devono essere garantite , con opportuni accorgimenti spaziali, le manovre di una sedia a ruote necessarie per la fruizione degli apparecchi sanitari.
Deve essere garantito in particolare:
lo spazio necessario per l'accostamento laterale della sedia a ruote alla tazza e, ove presenti, al bidet, alla doccia, alla vasca da bagno, al lavatoio, alla lavatrice; lo spazio necessario per l'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo, che deve essere del tipo a mensola;
la dotazione di opportuni corrimano e di un campanello di emergenza posto in prossimità della tazza e della vasca.
Si deve dare preferenza a rubinetti con manovra e leva e, ove prevista, con erogazione dell'acqua calda regolabile mediante miscelatori termostatici, e a porte scorrevoli o che aprono verso l'esterno.
Articolo 5.
Criteri di progettazione per la visibilità
5.3 Strutture ricettive
Ogni struttura ricettiva (alberghi, pensioni, villaggi turistici, campeggi, etc.) deve avere tutte le parti e servizi comuni ed un determinato numero di stanze accessibili anche a persone con ridotta o impedita capacità motoria. Tali stanze devono avere arredi, servizi, percorsi e spazi di manovra che consentano l'uso agevole anche da parte di persone su sedia a ruote.
Qualora le stanza non dispongano di servizi igienici, deve essere accessibile sullo stesso piano, nelle vicinanze della stanza, almeno un servizio igienico.
Il numero delle stanza accessibili in ogni struttura ricettiva deve essere di almeno due fino a 40 o frazione, aumentando di altre due ogni 40 stanze o frazione di 40 in più. In tutte le stanze è opportuno prevedere un apparecchio per la segnalazione, sonora e luminosa, di allarme.
La ubicazione delle stanze accessibili deve essere preferibilmente nei piani bassi dell'immobile e comunque nelle vicinanze di un luogo sicuro statico o di una via si esodo accessibile.
Per i villaggi turistici e campeggi; oltre ai servizi ed alle attrezzature comuni, devono essere accessibili almeno il 5% delle superfici destinate alle unità di soggiorno temporaneo con un minimo assoluto di due unità.
Per consentire la visibilità nelle strutture ricettive di devono rispettare le prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2, 4.3, atte a garantire il soddisfacimento dei suddetti requisiti specifici.

CAPO IV
SPECIFICHE E SOLUZIONE TECNICHE

Articolo 8.
Specifiche funzionali e dimensionali
8.1.6 Servizi igienici
Per garantire la manovra e l'uso degli apparecchi anche alle persone con impedita capacità motoria, devono essere previsti, in rapporto agli spazi di cui 8.0.2., l'accostamento laterale alla tazza w.c., bidet, doccia, lavatrice e l'accostamento frontale al lavabo.
A tal fine devono essere rispettati i seguenti minimi dimensionali:
lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale della sedia a ruote alla tazza w.c. e al bidet, ove previsto, deve essere minimo 100 cm misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario;
lo spazio necessario all'accostamento laterale della sedia a ruote al lavabo deve essere minimo 140 cm lungo la vasca con profondità minima di 80 cm;
lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo deve essere minimo 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo. Relativamente alle caratteristiche degli apparecchi sanitari inoltre: i lavabi devono avere il piano posto a 80 cm dal calpestio ed essere sempre senza colonna, con sifone preferibilmente del tipo accostato o incastonato a parete;
i w.c. e i bidet preferibilmente sono di tipo sospeso, in particolare l'asse della tazza w.c. o del bidet deve essere posto ad una distanza minima di 40 cm dalla parete laterale, il bordo anteriore a 70-80 cm dalla parete posteriore e il piano superiore a 45-50 cm dal calpestio.
Qualora l'asse della tazza w.c. o bidet sia distante più di 40 cm dalla parete, si deve prevedere, a 40 cm dall'asse dell'apparecchio sanitario, un maniglione o corrimano per consentire il trasferimento;
la doccia deve essere a pavimento, dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono.
Negli alloggi accessibili di edilizia residenziale e sovvenzionata di cui al capo II, art. 3 deve essere inoltre prevista l'attrezzabilità con maniglioni e corrimano orizzontali e/o verticali in vicinanza degli apparecchi; il tipo e le caratteristiche dei maniglioni o corrimano devono essere conformi alle specifiche esigenze riscontrabili successivamente all'atto dell'assegnazione dell'alloggio e posti in opera in tale occasione.
Nei servizi igienici dei locali aperti al pubblico è necessario prevedere e installare il corrimano in prossimità della tazza w.c., posto ad altezza di 80 cm dal calpestio, e di diametro 3-4 cm; se fissato a parete deve essere posto a 5 cm dalla stessa.
Nei casi di adeguamento è consentita la eliminazione del bidet e la sostituzione della vasca con una doccia a pavimento al fine di ottenere anche senza modifiche del locale, uno spazio laterale di accostamento alla tazza w.c. e di definire sufficienti spazi di manovra.
Negli alloggi di edilizia residenziale nei quali è previsto il requisito di visibilità, il servizio igienico si intende accessibile se è consentito almeno il raggiungimento di una tazza w.c. e di un lavabo, da parte di persona su sedia a ruote.
Per il raggiungimento dell'apparecchio sanitario si intende la possibilità di arrivare sino alla diretta prossimità di esso, anche senza l'accostamento laterale per la tazza w.c. e frontale per il lavabo.

 
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